Art. 21.
(Informazione sulle attività pericolose per l'ambiente).
1. La legge individua le categorie di imprese e di attività suscettibili di produrre direttamente o indirettamente effetti dannosi per l'ambiente, per lo svolgimento delle quali devono essere preventivamente pubblicati i dati relativi ai progetti di
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intervento in forma comprensibile per tutti gli interessati.
2. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la tempestiva comunicazione e diffusione delle informazioni sulle attività delle imprese classificate, ai sensi dell'articolo 29, come esercenti attività pericolose per l'ambiente.
3. I titolari delle imprese di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni competenti e dei privati interessati tutti gli elementi conoscitivi necessari per il controllo delle attività pericolose per l'ambiente e la prevenzione dei relativi rischi.
4. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma 3 si riferisce sia alla fase di presentazione delle domande di autorizzazione, sia alla fase di realizzazione dei progetti e di gestione delle imprese, sia alle attività di controllo sulla correttezza dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.